ContrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → per adesione è il contratto il cui contenuto è interamente o prevalentemente predisposto da una sola parte (predisponente), senza che l’altra (aderente) abbia la possibilità di negoziare le singole clausole. L’aderente può soltanto accettare o rifiutare il regolamento contrattuale nel suo complesso.
Il contratto per adesione è la modalità tipica di conclusione dei contratti di massa: contratti bancari, assicurativi, di fornitura di servizi pubblici, di trasporto, contratti telefonici. L’asimmetria di potere contrattuale tra predisponente e aderente è il fondamento della speciale tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → prevista dall’ordinamento.
La disciplina di tutela opera su più livelli: le condizioni generali di contrattoCondizioni generali di contrattoClausole predisposte unilateralmente da un contraente per regolare uniformemente una serie indefinita di rapporti, efficaci se conosciute o conoscibili dall'altro (art. 1341 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1341 c.c.); la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorieClausola vessatoriaPattuizione contenuta in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti unilateralmente che stabilisce un trattamento sfavorevole per l'aderente. Soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. e a nullità di protezione nei contratti con i consumatori (artt. 33 ss. cod. cons.).Leggi il lemma completo → (art. 1341, comma 2, c.c.); la regola di interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → contro il predisponente (interpretatio contra proferentem, art. 1370 c.c.); la disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori (artt. 33-38 Codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo →). La giurisprudenza ha inoltre applicato il principio di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → come strumento di controllo del contenuto dei contratti per adesione, sindacando lo squilibrio normativo anche al di fuori dei rapporti di consumo.
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