Contra legem

Apr 16, 2026

Contra legem (lett. “contro la legge”) qualifica un atto, un comportamento o una consuetudine che si pone in contrasto diretto con una norma giuridica vigente.

L’espressione assume particolare rilievo nel sistema delle fonti del diritto con riferimento alla consuetudine: l’art. 8 delle Disposizioni preliminari al codice civile stabilisce la gerarchia tra legge e uso, ammettendo la consuetudine secundum legem (in conformità alla legge) e praeter legem (in assenza di disciplina legislativa), ma escludendo la consuetudine contra legem, che non può derogare a norme imperative. L’atto compiuto contra legem è di regola nullo (art. 1418 c.c.) quando contrasta con norme inderogabili. La distinzione tra atti contra legem e atti in fraudem legis rileva: i secondi rispettano formalmente la norma ma ne eludono la ratio.