Locuzione latina che significa “nel frattempo”, “provvisoriamente”, e designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via temporanea e provvisoria, destinati a essere sostituiti dalla soluzione definitiva.
Nel diritto pubblico la formula ricorre per le nomine ministeriali o dirigenziali provvisorie (ministro ad interim, che cumula temporaneamente un portafoglio ulteriore rispetto al proprio). Nel diritto privato è impiegata per designare amministratori o organi societari nominati in via provvisoria in attesa della delibera assembleare definitiva.
Nel diritto processuale il concetto si ricollega ai provvedimenti cautelari e ai provvedimenti d’urgenza (art. 700 c.p.c.), che per loro natura sono provvisori e strumentali rispetto alla pronuncia di merito.
La nomina o il provvedimento ad interim producono pieni effetti giuridici durante la loro vigenza, ma cessano automaticamente al sopraggiungere del provvedimento definitivo o alla scadenza del termine prefissato.