Delatio

Apr 16, 2026

Delatio (lett. “offerta”, “deferimento”) indica, nel diritto successorio, il deferimento dell’eredità, ossia l’offerta dell’eredità al chiamato, che sorge al momento dell’apertura della successione.

La delatio hereditatis si verifica alla morte del de cuius e può avvenire per legge (successione legittima, art. 565 ss. c.c.) o per testamento (successione testamentaria, art. 587 ss. c.c.). Con la delatio, il chiamato acquista il diritto di accettare l’eredità (art. 459 c.c.), che si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). La delatio presuppone che il chiamato abbia la capacità di succedere e non sia indegno (art. 463 c.c.). Se il primo chiamato non può o non vuole accettare, opera la rappresentazione (art. 467 c.c.) o l’accrescimento (art. 674 c.c.).