Indegnità

Apr 14, 2026

Definizione

L’indegnità a succedere è la causa di esclusione dalla successione del soggetto che si sia reso colpevole di gravi condotte nei confronti del de cuius o dei suoi congiunti, disciplinata dagli articoli 463-466 del codice civile. L’indegno, pur essendo astrattamente capace di succedere, viene escluso dalla successione in virtù di una sentenza costitutiva che ne accerta la colpevolezza.

Cause di indegnità

L’art. 463 c.c. elenca tassativamente le cause di indegnità: (1) chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; (2) chi abbia commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale fa conseguire le pene stabilite per l’omicidio; (3) chi abbia denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, ovvero ha testimoniato contro le persone medesime, se la testimonianza è stata dichiarata falsa in giudizio penale; (4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o mutare il testamento; (5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento; (6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Natura della pronuncia

Secondo l’orientamento dominante, l’indegnità non opera di diritto ma richiede una pronuncia giudiziale di natura costitutiva, da promuoversi da chiunque vi abbia interesse. Fino alla sentenza, l’indegno può succedere e compiere atti dispositivi; tuttavia, accertata l’indegnità, egli è tenuto a restituire i frutti a decorrere dall’apertura della successione (art. 464 c.c.).

Riabilitazione

L’art. 466 c.c. prevede che chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere se la persona della cui successione si tratta lo ha espressamente abilitato a succedergli con atto pubblico o con testamento. La riabilitazione costituisce rimessione dell’offesa e può essere totale o limitata a una quota specifica.

Indegnità e rappresentazione

I discendenti dell’indegno succedono per rappresentazione ex art. 467 c.c., operando il principio per cui l’indegnità colpisce personalmente l’autore e non si estende automaticamente ai suoi discendenti. Distinta dall’indegnità è la diseredazione, disposizione testamentaria con cui il testatore esclude espressamente dalla successione un soggetto che altrimenti vi avrebbe titolo.