De cuius (abbreviazione di is de cuius hereditate agitur, “colui della cui eredità si tratta”) indica la persona defunta dalla cui morte si apre la successione ereditaria.
Il de cuius è il soggetto il cui patrimonio, al momento della morte, viene trasmesso agli eredi e ai legatari secondo le regole della successione legittima (art. 565 ss. c.c.) o testamentaria (art. 587 ss. c.c.). L’apertura della successione si verifica al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). La capacità di succedere si valuta al momento dell’apertura della successione. L’espressione è di uso corrente nel linguaggio forense e giurisprudenziale come sinonimo di “defunto” o “ereditando” nel contesto delle controversie successorie.