Donatum (lett. “ciò che è stato donato”) indica il bene o il diritto oggetto della donazione, ossia quanto è stato trasferito dal donante al donatario a titolo di liberalità.
Il donatum rileva in molteplici istituti successori e di tutela dei legittimari: nella riunione fittizia (art. 556 c.c.), i beni donati in vita dal de cuius vengono sommati al relictum (patrimonio residuo al momento della morte) per verificare se le disposizioni testamentarie e le donazioni abbiano leso la quota di legittima; nell’azione di riduzione (art. 555 c.c.), il legittimario leso può aggredire il donatum per reintegrare la propria quota; nella collazione (art. 737 c.c.), il donatum viene conferito dal donatario alla massa ereditaria per garantire l’uguaglianza tra coeredi. La distinzione tra donatum e relictum è fondamentale nel calcolo della legittima.