Donatio cum onere (lett. “donazione con onere”) è la donazione gravata da un modo o onere (art. 793 c.c.), ossia una prestazione accessoria imposta dal donante al donatario, il cui inadempimento non incide sulla validità della donazione ma può determinarne la risoluzione.
L’onere (modus) può consistere in un facere, un dare o un non facere a favore del donante, di terzi o della collettività. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere nei limiti del valore della cosa donata (art. 793, comma 2, c.c.). L’inadempimento dell’onere può dare luogo alla risoluzione della donazione solo se espressamente prevista nell’atto (art. 793, comma 4, c.c.). La donatio cum onere si distingue dalla donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.) e dal contratto oneroso: l’onere non toglie alla donazione il carattere di liberalità, essendo accessorio e di valore inferiore al bene donato.