La denuncia di nuova opera è l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → disciplinata dall’art. 1171 c.c. con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → può denunciare un’opera da altri intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo, quando abbia ragione di temerne pregiudizio.

Presupposti dell’azione sono: un’opera nuova, non ancora terminata, iniziata da non oltre un anno; il timore di dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → alla cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → oggetto del diritto o del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →. Il giudice può vietare la continuazione dell’opera ovvero permetterla, imponendo le opportune cautele; nel primo caso, può disporre la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → di una cauzioneCauzioneGaranzia di natura reale o personale prestata per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, il rispetto di un obbligo legale o l'esecuzione di un provvedimento. Può consistere in deposito di denaro, titoli, pegno, ipoteca o fideiussione bancaria/assicurativa.Leggi il lemma completo → per i danni sofferti in caso di soccombenzaSoccombenzaSituazione processuale della parte la cui domanda sia stata rigettata dal giudice, criterio fondamentale di ripartizione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.Leggi il lemma completo → nel merito.

L’azione ha natura cautelare e si propone con ricorso al giudice competente.

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