Definizione
L’indennità di fine rapporto, comunemente nota come trattamento di fine rapporto (TFR), è l’importo che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore subordinato al termine del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa esso si concluda. La disciplina è contenuta nell’articolo 2120 del codice civile, come riformato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Calcolo del TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. La retribuzione utile comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Rivalutazione
Il trattamento accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato annualmente in misura pari all’1,5% in misura fissa, più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (art. 2120, quarto comma, c.c.).
Anticipazioni
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. L’anticipazione può essere concessa per spese sanitarie, acquisto della prima casa o congedi parentali/formativi (art. 2120, sesto-ottavo comma, c.c.).
Fondo di garanzia e previdenza complementare
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il TFR è garantito dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS dalla legge 297/1982. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha inoltre introdotto la possibilità per il lavoratore di destinare il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, con meccanismo del silenzio-assenso.
Giurisprudenza modenese
- Contratto di agenzia — Scioglimento per fatto imputabile all’agente e perdita delle indennità di fine rapporto
- I presupposti per attribuire una quota del TFR al coniuge divorziato
- La quota sul TFR del coniuge divorziato
- Come calcolare la quota di TFR spettante al coniuge divorziato
- Quota sul TFR e domanda di revoca dell’assegno di mantenimento