La revocazione è un mezzo di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → straordinario (e, in taluni casi, ordinario) mediante il quale si chiede la ritrattazione di una sentenza affetta da specifici vizi tassativamente previsti dalla legge (artt. 395-403 c.p.c.).
L’art. 395 c.p.c. elenca i motivi di revocazione: 1) la sentenza è effetto del doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → di una delle parti in dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’altra; 2) si è giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → in base a proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza; 3) dopo la sentenza sono stati recuperati documenti decisivi trattenuti per causa di forza maggioreCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo → o per fatto dell’avversario; 4) la sentenza è effetto di un errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → risultante dagli attiEx actisLocuzione latina ("dagli atti") che indica quanto risulta dal fascicolo processuale o dalla documentazione acquisita, senza necessità di ulteriore attivita istruttoria.Leggi il lemma completo → o documenti della causa; 5) la sentenza è contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata; 6) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → irrevocabile.
La revocazione è ordinaria nei casi di cui ai nn. 4 e 5 (il vizio è conoscibile dalla lettura della sentenza) e straordinaria nei casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 (il vizio emerge da fatti successivi). I terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di impugnazione differiscono: 30 giorni dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → per la revocazione ordinaria; 30 giorni dalla scoperta del vizio per quella straordinaria.
La revocazione è ammessa anche contro le sentenze della Corte d’appello e, nei limiti dell’art. 391-bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di Cassazione per erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo →.
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