Locuzione latina che significa “dagli atti”, “da quanto risulta dal fascicolo”, e indica nel linguaggio processuale che una determinata circostanza, fatto o prova emerge dalla documentazione già acquisita al processo, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Il giudice può decidere ex actis quando il materiale probatorio già versato in atti è sufficiente a fondare la pronuncia: in tal caso non occorre disporre l’ammissione di nuovi mezzi di prova. Il principio si ricollega al dovere del giudice di valutare le prove nel loro complesso (art. 116 c.p.c.) e al principio di acquisizione processuale, in virtù del quale la prova, una volta entrata nel processo, appartiene al giudizio e non alla parte che l’ha prodotta.
L’espressione ricorre frequentemente nelle motivazioni delle sentenze, specie in sede di appello o di legittimità, per indicare che la soluzione della questione è ricavabile dal materiale già presente nel fascicolo.