Aliunde (dal latino, “da altra parte”, “da altra fonte”) è avverbio impiegato nel linguaggio giuridico per indicare una conoscenza, una prova o un elemento acquisito al di fuori di una determinata fonte o di un determinato contesto processuale.
L’espressione ricorre tipicamente in ambito probatorio: la scienza aliunde del giudice indica la conoscenza di fatti non risultanti dagli atti di causa, di regola irrilevante ai fini della decisione, dovendo il giudice fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite al processo (quod non est in actis non est in mundo). In materia di confessione, l’efficacia della confessio può essere superata solo dalla prova aliunde della sua falsità. Nella locazione, si parla di percezione aliunde per indicare i guadagni che il lavoratore abbia ottenuto da altra fonte dopo il licenziamento, rilevanti ai fini della quantificazione del risarcimento.