De facto (lett. “di fatto”) qualifica una situazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dalla sua conformità o riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico. Si contrappone a de iure (“di diritto”).
La distinzione tra de facto e de iure è trasversale all’intero ordinamento: si parla di possesso de facto contrapposto alla titolarità de iure; di separazione de facto distinta dalla separazione legale; di società de facto (art. 2297 c.c.) contrapposta alla società regolarmente costituita; di rapporto di lavoro de facto (art. 2126 c.c.) nel contratto nullo. Il diritto riconosce rilevanza a numerose situazioni di fatto, attribuendo loro effetti giuridici: il possesso, la convivenza more uxorio, la filiazione de facto sono situazioni di fatto tutelate dall’ordinamento.