Definizione
La quietanza è la dichiarazione con cui il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → attesta di aver ricevuto dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta, liberandolo dall’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo →. Ai sensi dell’art. 1199 c.c., il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza; il debitore ha diritto alla quietanza come strumento probatorio dell’avvenuto adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →. La quietanza ha natura di dichiarazione di scienza e non di volontà: accerta un fatto storico (il pagamento) senza efficacia costitutiva rispetto all’estinzione dell’obbligazione.
Natura giuridica: dichiarazione di scienza
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo →, la quietanza è una dichiarazione di scienza con cui il creditore attesta la percezione del pagamento. Essa costituisce confessione stragiudizialeConfessio est regina probationumBrocardo latino che significa «la confessione è la regina delle prove», esprimente il valore di prova legale della dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli nel processo civile.Leggi il lemma completo → del creditore (art. 2735 c.c.) e fa piena provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo →, nei confronti di chi l’ha rilasciata, dell’avvenuto adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo →. Può tuttavia essere contestata e superata con la prova contraria, secondo i limiti e i mezzi previsti dagli artt. 2732 e seguenti c.c. (errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo →, violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo →, simulazioneSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo →).
Contestazione della quietanza
Il creditore che ha rilasciato quietanza può contestarla dimostrando l’errore di fattoError factiErrore sulla percezione di un fatto materiale. Nel contratto, è causa di annullamento se essenziale e riconoscibile (artt. 1428-1433 c.c.).Leggi il lemma completo → o la violenzaViolenza (diritto civile)Vizio del consenso che comporta annullabilità del contratto (artt. 1434-1438 c.c.): violenza fisica e morale, minaccia di far valere un diritto, timore riverenziale.Leggi il lemma completo → (art. 2732 c.c.), ma non l’errore di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → o la semplice difficoltà di riscossione. La simulazione della quietanza tra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → incontra i limiti probatori previsti per la simulazione dei negozi bilaterali: occorre un principio di prova per iscritto (art. 1417 c.c.) e la prova testimonialeTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → è ammissibile solo nei limiti dell’art. 2724 c.c. La dichiarazione di “saldo e stralcio” può assumere efficacia di remissione del debitoRemissione del debitoModo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, consistente nella dichiarazione del creditore di rinunciare al proprio credito (artt. 1236-1240 c.c.).Leggi il lemma completo → o di transazioneTransazioneContratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono (art. 1965 c.c.). Può essere novativa o conservativa. Richiede capacità di disporre dei diritti controversi e prova per iscritto.Leggi il lemma completo →, secondo l’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → della volontà delle parti.
Quietanza con effetti negoziali
La quietanza, pur essendo di regola dichiarazione di scienza, può assumere contenuto negoziale quando ad essa si accompagna una rinunzia, una remissione o una transazione sul residuo dovuto. In tali ipotesi, il documento non si limita a registrare il pagamento ricevuto ma produce l’effetto estintivo di crediti ulteriori o di pretese controverse. L’interpretazione della natura (meramente ricognitiva o negoziale) dipende dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti (artt. 1362 ss. c.c.).
Forma, contenuto e opponibilità
La quietanza non richiede formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → solenne e può essere rilasciata anche oralmente o per facta concludentiaFacta concludentiaComportamenti dai quali si desume inequivocabilmente una volontà giuridica senza dichiarazione espressa. Es. accettazione tacita dell'eredità.Leggi il lemma completo →, salvo che il pagamento riguardi atti soggetti a forma scritta ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →. Il contenuto minimo comprende l’indicazione del creditore, del debitore, dell’importo pagato e della causale. La quietanza è opponibile al curatore fallimentareCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → se rilasciata in data anteriore al fallimentoFallimentoProcedura concorsuale di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente a garanzia della par condicio creditorum.Leggi il lemma completo → e se non ricorrono i presupposti dell’azione revocatoriaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo →. La consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → del titolo di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → vale di per sé come quietanza dell’importo indicato (art. 1237 c.c.), salva prova contraria.
Giurisprudenza modenese
- La quietanza è normalmente una dichiarazione di scienza, salvo non costituisca rinunzia o transazione
- La quietanza di pagamento è una dichiarazione di scienza, che può avere il contenuto di una transazione o rinunzia
- Il creditore può contestare la quietanza rilasciata al debitore?
- Il creditore può contestare la quietanza rilasciata al debitore?
- La quietanza basta a provare la transazione
- La prova (tra le parti) della simulazione della quietanza
- La quietanza del creditore poi fallito è opponibile al curatore?
- La sottoscrizione di un atto di quietanza a saldo e stralcio di ogni pretesa può integrare remissione tacita di querela
- Il rimborso del buono postale non è soggetto alla quietanza congiunta degli eredi in caso di decesso di un cointestatario
- Sinistro stradale — Il pagamento parziale ante causam non integra una transazione né acquiescenza
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