Definizione
Brocardo latino che significa «la confessione è la regina delle prove». Esprime il principio, di matrice processualistica, secondo cui la dichiarazione con la quale una parte ammette fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte costituisce la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → più forte e convincente nel processo civile, in quanto proviene direttamente dal soggetto contro il quale il fatto è invocato.
Disciplina normativa
La confessione è disciplinata dagli artt. 2730 e ss. c.c. e dagli artt. 228 e ss. c.p.c. Ai sensi dell’art. 2730 c.c., la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Può essere giudiziale (resa in giudizio, art. 2733 c.c.) o stragiudiziale (resa fuori dal giudizio, art. 2735 c.c.). La confessione giudiziale formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → piena prova contro colui che l’ha resa, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili (art. 2733, comma 2, c.c.). La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → o da violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2732 c.c.).
Caratteri essenziali
- La confessione giudiziale è prova legale: vincola il giudice, che non può disattenderla nel suo libero apprezzamento, salvo il caso di litisconsorzio necessarioLitisconsorzioPartecipazione di più parti al medesimo giudizio (artt. 102-103, 331-332 c.p.c.): litisconsorzio necessario, facoltativo, cause inscindibili e scindibili.Leggi il lemma completo → in cui la confessione di uno dei litisconsorti è liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → apprezzabile (art. 2733, comma 3, c.c.).
- La confessione stragiudizialeConfessioneDichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Disciplinata dagli artt. 2730-2735 c.c. e 228-232 c.p.c.Leggi il lemma completo →, se fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale; se fatta a terzi, è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 c.c.).
- Non è ammessa la confessione su fatti relativi a diritti indisponibili (stato delle persone, diritti della personalità).
- È irrevocabile, salvo prova di errore di fattoError factiErrore sulla percezione di un fatto materiale. Nel contratto, è causa di annullamento se essenziale e riconoscibile (artt. 1428-1433 c.c.).Leggi il lemma completo → o violenzaViolenza (diritto civile)Vizio del consenso che comporta annullabilità del contratto (artt. 1434-1438 c.c.): violenza fisica e morale, minaccia di far valere un diritto, timore riverenziale.Leggi il lemma completo → (art. 2732 c.c.).
Ambito applicativo
Il brocardo rileva in tutte le controversie civili in cui una parte renda dichiarazioni confessorie, sia spontaneamente sia in sede di interrogatorio formaleInterrogatorioMezzo istruttorio consistente nell'interrogazione della parte. Distinto in formale (artt. 230-232 c.p.c., per provocare confessione) e libero (art. 117 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 228 c.p.c.). La confessione ha efficacia probatoria privilegiata nelle cause su diritti patrimoniali disponibili. In materia penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → il principio ha perduto la sua portata originaria, poiché la confessione dell’imputato è liberamente valutata dal giudice alla stregua di ogni altro elemento di prova.
Giurisprudenza modenese
- Promessa di pagamento titolata — Limitazioni probatorie analoghe alla confessione
- Confessione — Irrevocabilità per dolo e simulazione, tassatività delle cause di revoca
- Riconoscimento di debito con sottoscrizione apocrifa – prova dell’obbligazione mediante confessione stragiudiziale contenuta in successiva scrittura privata
- Confessione stragiudiziale — Esclusione per dichiarazioni meramente descrittive della dinamica del sinistro
- La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo
- Utilizzabili in sede civile le confessioni rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari
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