Successio pro oneribus portioni suae respondet (lett. «la successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → risponde degli oneri in proporzione alla propria quota») esprime il principio di ripartizione proporzionale dei debiti ereditari tra i coeredi.

L’art. 752 c.c. stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote, salva diversa volontà del testatoreTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →. Ciascun erede risponde dunque pro quota e non solidalmente (art. 754 c.c.).

Il principio opera nei rapporti interni tra coeredi; nei confronti dei creditori, ciascun erede è tenuto al pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → dei debiti in proporzione della propria quota ereditaria.

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