Electio amici

Apr 16, 2026

Electio amici (lett. “scelta dell’amico”) è la facoltà riconosciuta allo stipulante di un contratto per persona da nominare di dichiarare successivamente l’identità del terzo nel cui interesse ha concluso il contratto (art. 1401 c.c.).

Il contratto per persona da nominare consente allo stipulante di riservarsi la facoltà di designare (electio amici) un terzo che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto, con effetto retroattivo al momento della stipulazione. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte entro il termine stabilito o, in mancanza, entro tre giorni dalla conclusione del contratto (art. 1402 c.c.) e deve essere accompagnata dall’accettazione del terzo. In difetto di valida electio, il contratto produce effetti tra le parti originarie. L’istituto è frequente nelle vendite immobiliari e nelle aste.