Successio mortis causa (lett. «successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → per causa di morte») indica il complesso fenomeno giuridico del subentro di uno o più soggetti nei rapporti patrimoniali (e in alcuni rapporti non patrimoniali) facenti capo al defunto.
La successione mortis causa si apre al momento della morte (art. 456 c.c.) nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Può essere a titolo universale (istituzione di erede) o a titolo particolare (legatoLegatoDisposizione testamentaria a titolo particolare (artt. 649-673 c.c.) con cui si attribuiscono specifici diritti o beni al legatario, che li acquista ipso iure.Leggi il lemma completo →), e può avere fonte nella legge (ab intestato) o nel testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → (ex testamento).
Presupposti indefettibili sono la morte del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’esistenza del chiamato e la sua capacità di succedere (art. 462 c.c.).
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