Successio possessionisAccessio possessionisIstituto per cui il possessore attuale può sommare al proprio possesso quello del dante causa a titolo particolare, ai fini del compimento dell'usucapione (art. 1146, comma 2, c.c.).Leggi il lemma completo → (lett. «successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →») indica il fenomeno per cui l’erede continua automaticamente il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo →, conservandone gli stessi caratteri (buona o mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, vizi), senza necessità di materiale apprensione dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →.

L’art. 1146, comma 1, c.c. stabilisce che il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di un acquisto a titolo derivativo che opera ipso iureEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →.

Si distingue dalla accessio possessionis (art. 1146, comma 2, c.c.), che consente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello del dante causa, mantenendo tuttavia la facoltà di scelta.

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