Espressione latina che significa “congiunzione del possesso” e designa l’istituto previsto dall’art. 1146, comma 2, c.c., in virtù del quale il possessore attuale, che ha acquistato il possesso a titolo particolare (compravendita, donazione, legato), può sommare al proprio possesso quello del suo dante causa, ai fini del compimento del termine di usucapione.

L’accessio possessionis è facoltativa: il possessore può avvalersene o meno, a seconda che gli convenga computare anche il possesso del predecessore. Essa presuppone la sussistenza di un titolo derivativo valido e l’effettivo trasferimento del possesso.

Si distingue dalla successio possessionis (art. 1146, comma 1, c.c.), che opera automaticamente e di diritto nella successione a titolo universale (mortis causa): l’erede subentra nel possesso del de cuius con gli stessi caratteri (buona o mala fede, vizi), senza possibilità di scelta.

La distinzione è rilevante ai fini dell’usucapione: nell’accessio il possesso del dante causa si somma con le proprie caratteristiche; nella successio il possesso continua identico.