PossessioPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → animo retenta indica il possesso che il possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → conserva mediante il solo animusAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →, ossia la volontà di mantenere il potere sulla cosa, pur senza un esercizio materiale attuale del corpus.

Il possesso animo retenta rileva nella continuità possessoria richiesta per l’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo →: il possessore non perde il possesso per il solo fatto di non esercitare materialmente il potere sulla cosa, purché non vi sia un atto contrario di un terzo o un abbandono volontario. Il possesso si perde solo quando vengono meno sia il corpus sia l’animus, o quando un terzo ne acquisti il possesso esclusivo (art. 1168 c.c.). Il principio si fonda sull’idea che il possesso è situazione giuridica che persiste finché non intervenga una causa estintiva.

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