Facio ut des (lett. “faccio affinché tu dia”) è lo schema contrattuale in cui una parte si obbliga a compiere un’attività (facereFacereObbligo di compiere un'attività positiva a favore del creditore. Si distingue dal dare e dal non facere nella tripartizione delle obbligazioni.Leggi il lemma completo →) in cambio di una prestazione di darePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’altra parte.
Insieme al do ut desDo ut desFormula latina ("do affinché tu dia") che designa la figura romanistica di contratto innominato fondato sullo scambio reciproco di prestazioni di dare, di cui compravendita e permuta sono espressione tipica.Leggi il lemma completo →, al do ut faciasDo ut faciasFormula latina ("do affinché tu faccia") che designa la figura romanistica di contratto innominato fondato sullo scambio tra una prestazione di dare e una prestazione di facere, tipica dei contratti d'opera, d'appalto e di mandato oneroso.Leggi il lemma completo → e al facio ut faciasFacio ut faciasSchema contrattuale in cui entrambe le parti si obbligano a prestazioni di fare reciproche. Es. società, collaborazione, scambio di servizi.Leggi il lemma completo →, il facio ut des rappresenta uno dei quattro schemi fondamentali dello scambio contrattuale nella classificazione romanistica. Esempi tipici nel diritto moderno: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → d’opera (art. 2222 c.c.), in cui il prestatore esegue un’opera verso un corrispettivo in denaro; l’appalto (art. 1655 c.c.), in cui l’appaltatoreAppaltoContratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile.Leggi il lemma completo → compie un’opera verso il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → del prezzo; il contratto di trasporto (art. 1678 c.c.), in cui il vettore trasferisce persone o cose verso il corrispettivo.
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