Smart contract

Apr 17, 2026

Smart contract (lett. «contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → intelligente») è un protocollo informatico — tipicamente implementato su una blockchain — che esegue automaticamente le prestazioni o le clausole di un accordo al verificarsi di condizioni predeterminate, senza necessità di intervento umano o di intermediari.

Dal punto di vista giuridico, lo smart contract non è di per sé un contratto in senso tecnico (art. 1321 c.c.), ma uno strumento di esecuzione automatica di obbligazioni che possono avere fonte contrattuale. La qualificazione giuridica dipende dalla verifica dei requisiti dell’accordo (art. 1325 c.c.): se le parti hanno manifestato un consenso valido su un oggetto determinato e lecito, lo smart contract può costituire la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di un vero e proprio contratto.

Il d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019, ha introdotto nell’ordinamento italiano una prima definizione di «tecnologie basate su registri distribuiti» e di «smart contract» (art. 8-ter), stabilendo che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti.

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