Facio ut facias

Apr 17, 2026

Facio ut facias (lett. “faccio affinché tu faccia”) è lo schema contrattuale in cui entrambe le parti si obbligano a prestazioni di fare: ciascuna compie un’attività in cambio dell’attività dell’altra.

Quarto schema della classificazione romanistica degli scambi contrattuali, il facio ut facias ricorre in numerosi contratti moderni: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2247 c.c.), in cui i soci conferiscono attività lavorativa; i contratti di collaborazione reciproca; gli accordi di scambio di servizi; la permuta di prestazioni d’opera. Lo schema è altresì alla base dei contratti associativi e dei patti parasociali che prevedono reciproci obblighi di fare. La corrispettività delle prestazioni di fare qualifica il contratto come sinallagmatico, con applicazione dei rimedi propri dei contratti a prestazioni corrispettive.

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