Formula latina che significa letteralmente “do affinché tu dia” e designa, nella classificazione romanistica dei contratti innominati, la figura in cui entrambe le parti si obbligano a una reciproca prestazione di dare (dare contro dare).
Il paradigma corrisponde allo schema sinallagmatico del trasferimento di una cosa verso il trasferimento di un’altra cosa o di una somma di denaro: ne costituiscono moderna espressione tipica la compravendita (art. 1470 c.c.), nella quale al trasferimento della proprietà corrisponde il pagamento del prezzo, e la permuta (art. 1552 c.c.), fondata sullo scambio reciproco di cose o diritti.
Nell’elaborazione gaiana e giustinianea, do ut des era la prima delle quattro categorie di contratti innominati (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias), tutelati dall’actio praescriptis verbis una volta eseguita la prestazione da una delle parti. L’espressione conserva oggi valore descrittivo per indicare i rapporti di scambio a titolo oneroso caratterizzati dalla corrispettività di prestazioni di dare.
In senso atecnico, la locuzione è impiegata per evocare la logica dello scambio reciproco in qualsiasi ambito negoziale o relazionale.