Formula latina che significa letteralmente “do affinché tu faccia” e designa, nella classificazione romanistica dei contratti innominati, la figura in cui una parte si obbliga a una prestazione di dare in cambio di una prestazione di facere dell’altra parte.
Rispetto al modello do ut des (scambio di dare contro dare), do ut facias si caratterizza per l’asimmetria tipologica delle prestazioni: a un trasferimento patrimoniale (denaro, cosa, diritto) corrisponde un’attività, un servizio o un’opera da svolgere. Ne costituiscono moderna espressione il contratto d’opera (art. 2222 c.c.), il contratto d’appalto (art. 1655 c.c.), il mandato oneroso (art. 1709 c.c.) e, più in generale, i contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso.
Nell’elaborazione giustinianea la formula rappresentava la seconda delle quattro categorie di contratti innominati (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias), tutelati mediante l’actio praescriptis verbis a seguito dell’esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti.
L’espressione è tuttora utilizzata in senso descrittivo per qualificare i rapporti di scambio tra una datio e un facere, con riflessi sulla qualificazione del contratto e sulla disciplina applicabile.