Facere (lett. “fare”) designa, nella tripartizione delle prestazioni obbligatorie, l’obbligo di compiere un’attività positiva a favore del creditoreFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo →, distinto dal dare (trasferire la proprietà o un diritto reale) e dal non facere o praestare.
Le obbligazioni di facere comprendono una vasta gamma di prestazioni: il compimento di un’opera (appaltoAppaltoContratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile.Leggi il lemma completo →, art. 1655 c.c.), la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → di un servizio (contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → d’opera, art. 2222 c.c.), l’esecuzione di un mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → (art. 1703 c.c.). La distinzione tra obbligazioni di dare e di fare rileva ai fini dell’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →: le obbligazioni di fare sono eseguite coattivamente nelle forme dell’art. 2931 c.c. (esecuzione forzata degli obblighi di fare), con la possibilità per il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → di ottenere che la prestazione sia eseguita da un terzo a spese dell’obbligato. Le obbligazioni di fare infungibile possono essere tutelate solo per equivalente.
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