Numerus clausus

Apr 17, 2026

Numerus clausus (lett. “numero chiuso”) è il principio di tipicità secondo cui determinati istituti giuridici sono previsti tassativamente dalla legge e le parti non possono crearne di nuovi o modificarne il contenuto tipico.

Il principio opera nei diritti reali: i diritti reali sono tipici e in numero chiuso, non potendo le parti creare diritti reali atipici o modificare il contenuto di quelli previsti dalla legge (proprietà, usufruttoUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo →, usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo →, abitazione, servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo →, superficieSuperficie (diritto reale)Diritto reale di godimento che consente di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui, acquistandone la proprietà separatamente da quella del suolo (artt. 952-956 c.c.).Leggi il lemma completo →, enfiteusiEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo →, pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo →, ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo →). Il numerus clausus tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → la certezza dei rapporti giuridici e la pubblicità dei diritti reali. Il principio opera anche in materia di titoli esecutiviTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → (art. 474 c.p.c.), di cause di prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → (art. 2741 c.c.) e di impugnazioni. Si contrappone al numerus apertus dei diritti di credito e dei contratti atipici (art. 1322 c.c.).

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