Remissione del debito è il negozio unilateraleNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → recettizio con cui il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → rinuncia volontariamente al proprio diritto di credito, estinguendo l’obbligazione (art. 1236 c.c.). La dichiarazione del creditore, comunicata al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, produce l’effetto estintivo salvo che il debitore dichiari di non volerne profittare entro un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → congruo.
La remissione non richiede una formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → particolare e può risultare anche da comportamenti concludenti, come la volontaria restituzione del titolo originale del credito (art. 1237 c.c.), che fa presumere la remissione salvo provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → contraria. La rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione del debito (art. 1238 c.c.).
La remissione si distingue dalla transazioneTransazioneContratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono (art. 1965 c.c.). Può essere novativa o conservativa. Richiede capacità di disporre dei diritti controversi e prova per iscritto.Leggi il lemma completo → (che presuppone reciproche concessioni) e dalla rinuncia all’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (che incide sul diritto processuale ma non estingue l’obbligazione sostanziale). In caso di obbligazione solidaleSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo →, la remissione a favore di uno dei debitori libera anche gli altri, salvo che il creditore non abbia riservato il suo diritto verso di essi; in tal caso, il debito residuo si riduce della quota del debitore rimesso (art. 1301 c.c.).
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