Procura

Apr 18, 2026

ProcuraMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → è l’atto unilaterale recettizio con cui un soggetto (dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo →) conferisce ad un altro (procuratoreAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo →) il potere di compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto del conferente (art. 1392 c.c.). È lo strumento negoziale con cui si attribuisce la rappresentanza volontariaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo →.

La procura deve rivestire la stessa formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → prescritta per l’atto che il rappresentante è autorizzato a concludere (art. 1392 c.c.): la procura a vendere un immobile deve essere conferita per atto scritto. Può essere generale (tutti gli affari del rappresentato) o speciale (singoli atti determinati). La procura generale comprende solo gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria la procura speciale (art. 1708 c.c.).

La procura è revocabile dal dominus e si estingue per revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo →, rinuncia del procuratore, morte, interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo → o inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo → del dominus o del procuratore. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → ignorate (art. 1396 c.c.).

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