Autotutela

Apr 17, 2026

Autotutela è il potere riconosciuto alla pubblica amministrazione di riesaminare i propri provvedimenti e, ove ne sussistano i presupposti, di annullarli o revocarli d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, senza necessità di ricorrere al giudice.

L’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies della l. n. 241/1990) presuppone l’illegittimità originaria del provvedimento, sussistenza di ragioni di interesse pubblico, la ponderazione degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → dei destinatari e dei controinteressati, e il rispetto di un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dall’adozioneAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → del provvedimento.

La revoca (art. 21-quinquies della l. n. 241/1990) presuppone sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, e opera con efficacia ex nuncEx nuncLocuzione latina ("da ora") che indica la produzione di effetti giuridici solo dal momento presente in avanti, senza retroattività, in contrapposizione a "ex tunc".Leggi il lemma completo →, facendo salvi gli effetti già prodotti.

Nel diritto privato, l’autotutela indica il potere di farsi ragione da sé senza ricorrere al giudice, ammesso solo in casi eccezionali (es. legittima difesaLegittima difesaCausa di giustificazione per chi reagisce contro un'offesa ingiusta e attuale a un diritto proprio o altrui, con difesa proporzionata e necessaria (art. 52 c.p.).Leggi il lemma completo → del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →, art. 1168, comma 2, c.c.; ritenzione, art. 2756 c.c.).

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