Il vincolo di destinazioneTrustDefinizione Il trust è un istituto di matrice anglosassone mediante il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (trustee), affinché li amministri e ne disponga nell'interesse di uno o più ben...Leggi il lemma completo → è l’istituto introdotto dall’art. 2645-ter c.c. (inserito dal d.l. 273/2005) che consente di trascrivere atti in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → pubblica con cui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → meritevoli di tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →, a favore di persone con disabilità, pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche.

I beni vincolati e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo (separazioneSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo → patrimoniale). Il vincolo non può durare più di novanta anni o della vita della persona fisica beneficiaria.

L’istituto amplia le possibilità di segregazione patrimoniale nel diritto italiano, affiancandosi al fondo patrimonialeFondo patrimonialePatrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.). I beni non sono pignorabili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari di cui il creditore fosse a conoscenza (art. 170 c.c.).Leggi il lemma completo → e al trust.

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