Fraus omnia corrumpit (“la frode corrompe tutto”) è il principio generale secondo cui nessun atto giuridico posto in essere con intento fraudolento può produrre effetti favorevoli per il suo autore. La frode vizia ogni negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → e nessuna norma, procedura o formalità può essere strumentalizzata per coprire un risultato illecito.

Il principio trova molteplici applicazioni nell’ordinamento: nella frode alla leggeFrode alla leggeCausa di nullità del contratto che, pur formalmente lecito, è diretto ad eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1344 c.c.), che rende nullo il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →; nella simulazioneSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → fraudolenta (artt. 1414-1417 c.c.); nell’azione revocatoria ordinariaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2901 c.c.) e fallimentare; nella revocazione della sentenzaRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo → ottenuta mediante proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → false o doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → di una parte (art. 395, nn. 1-2, c.p.c.); nell’opposizione di terzoOpposizione di terzoMezzo di impugnazione straordinario con cui un terzo può impugnare una sentenza che pregiudica i suoi diritti.Leggi il lemma completo → revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.).

In ambito processuale, il principio impedisce che le forme e le garanzie del processo possano essere utilizzate in modo fraudolento: la cosa giudicata non si formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → sulla sentenza frutto di frode processuale; il giuramento decisorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → prestato con falso è causa di revocazione; la rinuncia agli atti ottenuta con frode è inefficace. Nel diritto internazionale privato, la frode alla legge (fraus legis) impedisce l’applicazione della legge straniera artatamente richiamata.

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