Mandato apparente (o rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → apparente) è la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → in cui un soggetto si comporta come mandatarioMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → o rappresentante di un altro senza disporre effettivamente del potere di rappresentanza, e i terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → che contraggono con il rappresentante apparente sono tutelati come se il potere esistesse.
Il principio non ha una disciplina legislativa espressa nel codice civile, ma è riconosciuto dalla giurisprudenza come applicazione della più generale teoria dell’apparenza del dirittoApparenza del dirittoPrincipio per cui chi ha fatto ragionevole affidamento su una situazione giuridica apparente è tutelato come se la situazione fosse reale, a protezione della buona fede dei terzi.Leggi il lemma completo →. I presupposti elaborati dalla Cassazione sono: una situazione di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza esista; la buona fede del terzo che confida nell’apparenza; un comportamento colposo del dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo → che abbia contribuito a creare o tollerare l’apparenza.
L’effetto è che il dominus è vincolato dall’atto compiuto dal rappresentante apparente, come se il potere fosse stato validamente conferito. Il principio trova frequente applicazione nei rapporti bancari (operazioni compiute da funzionari apparentemente autorizzati), nei rapporti societari (atti del socio apparente o dell’amministratore di fatto) e nei rapporti commerciali (agente che appare autorizzato a concludere contratti). La Cassazione a Sezioni Unite ha tuttavia precisato che la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’apparenza non opera quando il terzo avrebbe potuto accertare la realtà con l’ordinaria diligenza.
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