Casum sentit dominus

Apr 18, 2026

Casum sentit dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo → (“il proprietario sopporta il caso fortuito”) è il principio per cui il rischio del perimento o deterioramento fortuito di un bene grava sul proprietario. Se la cosa perisce per caso fortuito o forza maggioreCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo →, la perdita è economicamente sopportata dal dominus.

Il principio trova la sua principale applicazione nel trasferimento del rischio nella compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →: con il principio consensualistico (art. 1376 c.c.), il rischio passa all’acquirente nel momento in cui si perfeziona il consenso, anche se la cosa non è ancora consegnata (res perit dominoRes perit dominoLa cosa perisce per il proprietario: il rischio del perimento grava sul titolare del diritto di proprietà.Leggi il lemma completo →, art. 1465 c.c.). Nella venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → di cose determinate solo nel genere, il rischio passa all’acquirente con l’individuazione (art. 1378 c.c.).

Eccezioni al principio si rinvengono nella mora del debitoreInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1221 c.c.: il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → in mora sopporta il rischio del perimento fortuito, salva la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → che la cosa sarebbe perita ugualmente presso il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →); nel depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1768 c.c.: il depositario risponde per colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →); nel comodatoComodatoContratto reale e gratuito (artt. 1803-1812 c.c.) con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Leggi il lemma completo → (art. 1805 c.c.: il comodatario che usa la cosa per un usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → diverso dal convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → risponde del perimento). Il principio trova applicazione anche nei rapporti di lavoro (il rischio d’impresa grava sull’imprenditoreImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →-datore di lavoro).

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