Comodato

Apr 13, 2026

Definizione

Il comodato, disciplinato dagli artt. 1803-1812 c.c., è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito: l’eventuale corrispettivo trasformerebbe il rapporto in locazione.

Il comodato è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa, e ad effetti obbligatori, in quanto trasferisce al comodatario il solo diritto di godimento, mentre il comodante conserva la proprietà del bene. È a tempo determinato (per durata o per uso) e attribuisce al comodatario un godimento personale (intuitu personae), salvo diversa pattuizione.

Natura giuridica e elementi essenziali

Il comodato si caratterizza per quattro elementi essenziali: la gratuità (art. 1803, comma 2, c.c.); la realità, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa; la determinazione del termine o dell’uso; l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta. La gratuità non esclude che il comodante possa imporre obblighi accessori al comodatario (ad esempio, oneri di manutenzione), purché non assumano carattere di corrispettivo.

Possono essere oggetto di comodato sia beni mobili che immobili, sia fungibili (purché individualmente determinati o destinati a non essere consumati) che infungibili. Quando le cose fungibili sono date in comodato per essere consumate, il rapporto si configura come mutuo (art. 1813 c.c.) o comodato precario.

Obblighi del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.). Non può servirsene per uso diverso da quello determinato dal contratto o, in difetto, dalla natura della cosa, né concederla in godimento a terzi senza il consenso del comodante. La violazione di tali obblighi costituisce inadempimento e legittima il comodante a chiedere la restituzione immediata, oltre al risarcimento del danno.

Il comodatario è inoltre tenuto a sopportare le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa (art. 1808 c.c.), mentre le spese straordinarie sono a carico del comodante. Risponde della perdita e del deterioramento della cosa per causa imputabile, salvo il caso fortuito (artt. 1805-1806 c.c.).

Restituzione e durata

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa allo scadere del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se non è stato convenuto né un termine né un uso determinato, il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento (comodato precario, art. 1810 c.c.).

L’art. 1809, comma 2, c.c. prevede inoltre il c.d. recesso per urgente e impreveduto bisogno: anche nel comodato a termine, il comodante può chiederne anticipatamente la restituzione qualora gli sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno. Il bisogno deve essere serio, non transitorio e sopravvenuto, e la valutazione spetta al giudice di merito.

Comodato di immobile e tutela familiare

Particolare rilievo assume il comodato di immobile destinato ad abitazione del nucleo familiare. La giurisprudenza, in particolare con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13603/2004 e successivamente con la pronuncia n. 20448/2014, ha riconosciuto che, quando l’immobile è concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, il vincolo di destinazione conferisce al rapporto una particolare stabilità: la cosa non può essere richiesta in restituzione fino a quando non vengano meno le esigenze familiari, salvo il sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante.

Tale orientamento è stato poi ulteriormente precisato dalle Sezioni Unite n. 20448/2014, che hanno chiarito i limiti del recesso del comodante in presenza del vincolo di destinazione abitativa familiare, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi assegnatari.

Giurisprudenza modenese