Definizione

La separazione personale dei coniugi è l’istituto che determina l’attenuazione del vincolo coniugale mediante la cessazione degli obblighi di coabitazione, fedeltà e assistenza morale e materiale, pur mantenendo in vita il matrimonio. A differenza del divorzio, la separazione non scioglie il vincolo ma ne sospende alcuni effetti, lasciando impregiudicata la possibilità di riconciliazione e la permanenza dello status di coniuge.

Disciplina normativa

La disciplina è contenuta negli artt. 150-158 c.c. La separazione può essere giudiziale (art. 151 c.c.), pronunciata con sentenza quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole; consensuale (art. 158 c.c.), fondata sull’accordo dei coniugi omologato dal tribunale; di fatto, frutto del solo comportamento separato senza pronuncia giudiziale (priva di effetti legali tipici). Il procedimento è disciplinato dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. (riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022), con rito unitario per i procedimenti di famiglia. È altresì possibile la separazione tramite negoziazione assistita (L. 162/2014) o davanti all’ufficiale dello stato civile (in assenza di figli minori o incapaci).

Caratteri essenziali

  • Cessazione dell’obbligo di coabitazione e attenuazione degli obblighi coniugali (art. 143 c.c.); permangono gli obblighi di fedeltà (secondo l’orientamento prevalente) e assistenza morale.
  • Addebito: ove richiesto e accertato, comporta la perdita dei diritti successori e la possibile condanna agli alimenti a favore dell’altro (art. 151, secondo comma, c.c.).
  • Assegno di mantenimento (art. 156 c.c.): dovuto dal coniuge economicamente più forte all’altro privo di adeguati redditi, sulla base del tenore di vita matrimoniale.
  • Affidamento dei figli: secondo la regola dell’affidamento condiviso (artt. 337-bis ss. c.c.) salvo pregiudizio.
  • Durata: 12 mesi (giudiziale) o 6 mesi (consensuale) prima di poter chiedere il divorzio (art. 3 L. 898/1970, come modificato dal D.L. 132/2014).

Ambito applicativo

La separazione è istituto tipicamente prodromico al divorzio ma può essere reversibile tramite riconciliazione, che ne fa cessare gli effetti (art. 157 c.c.). Va distinta dalla convivenza more uxorio e dalle unioni civili (L. 76/2016), che hanno discipline autonome. Nell’ambito delle coppie eterosessuali, la separazione consensuale è oggi la modalità più frequente di crisi coniugale, ricorrendo alla procedura giudiziale solo in caso di conflitto irriducibile sui profili economici o sulla prole.