Mantenimento

Apr 14, 2026

Definizione

Il mantenimento è l’obbligazione economica di provvedere alle esigenze di vita di un altro soggetto, in adempimento di un dovere familiare o parafamiliare. La figura si distingue dagli alimenti (artt. 433 ss. c.c.), che rispondono a uno stato di bisogno del beneficiario, e ha funzione di garantire al destinatario un tenore di vita adeguato in relazione alla posizione dell’obbligato. Il mantenimento ricorre nella disciplina del matrimonio (art. 143, co. 2, c.c.), nella separazione e divorzio (art. 156 c.c. e 5 l. div.), nel rapporto genitori-figli (artt. 315-bis, 337-ter c.c.), e nell’obbligo di mantenimento del coniuge separato o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Mantenimento del coniuge e dell’ex coniuge

Nell’ambito del matrimonio, l’art. 143, co. 2, c.c. sancisce il reciproco obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro. In sede di separazione, l’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge economicamente più debole, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto all’assegno di mantenimento commisurato al tenore di vita matrimoniale, salvo che abbia redditi propri adeguati. Per il divorzio, la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 18287/2018) ha riconvertito la funzione dell’assegno divorzile da “tenore di vita” a funzione “assistenziale-compensativa-perequativa”, parametrata al contributo dato al ménage familiare e alla capacità di reintegrarsi nel mondo del lavoro.

Mantenimento dei figli (art. 337-ter c.c.)

Entrambi i genitori sono tenuti, in proporzione alle rispettive capacità, a mantenere i figli. L’obbligo permane fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, anche oltre la maggiore età. La liquidazione dell’assegno avviene considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura. L’assegno è soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT anche in assenza di espressa previsione (art. 337-ter, ult. co., c.c.).

Rivalutazione, prescrizione e opposizione

Gli assegni di mantenimento sono soggetti a prescrizione quinquennale dei singoli ratei, in quanto prestazioni periodiche (art. 2948, n. 2, c.c.). La rivalutazione ISTAT opera automaticamente per l’assegno dei figli, mentre per l’assegno in favore del coniuge richiede espressa previsione o pronuncia giudiziale. I fatti sopravvenuti alla pronuncia che modificano le condizioni economiche delle parti (c.d. overruling familiare) rilevano solo se recepiti in un successivo provvedimento di modifica ex art. 710 c.p.c.; in sede di opposizione a precetto sono irrilevanti quelli non formalmente acquisiti al quadro giurisdizionale.

Titolo esecutivo ed esecuzione forzata

I provvedimenti presidenziali e le sentenze di separazione o divorzio che dispongono il mantenimento costituiscono titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la riscossione dei ratei maturati. Sono inoltre azionabili con gli strumenti speciali dell’ordine di pagamento al terzo ex art. 8 l. div. e del pignoramento presso il datore di lavoro. Al credito di mantenimento, in alcune ipotesi, è opponibile la compensazione, con limiti derivanti dalla natura indisponibile della prestazione.

Giurisprudenza modenese