Definizione
Gli alimenti sono la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → patrimoniale dovuta dal soggetto obbligato per leggeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → a chi versi in stato di bisognoRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo → e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → (artt. 433-448 c.c.). L’obbligo alimentare costituisce espressione del dovere di solidarietàSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → familiare e ha carattere strettamente personale, indisponibile e non compensabile. Si distingue dal più ampio obbligo di mantenimento per la sua finalità essenziale (procurare al beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → quanto strettamente necessario per vivere) e per i presupposti più rigorosi (stato di bisogno e impossibilità di autosostentamento).
Soggetti obbligati
L’art. 433 c.c. individua, in ordine gerarchico, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti: il coniuge; i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Tra più soggetti dello stesso grado l’obbligo si ripartisce in proporzione alle rispettive condizioni economiche (art. 441 c.c.). L’obbligato di grado più prossimo esclude quello di grado ulteriore.
Misura degli alimenti
Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (art. 438 c.c.). Non devono superare quanto è necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. La determinazione della misura compete al giudice e può essere modificata in seguito a mutamenti delle condizioni patrimoniali del beneficiario o dell’obbligato (art. 440 c.c.).
Cessazione dell’obbligo
L’obbligo alimentare cessa per la morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’obbligato (gli alimenti non sono trasmissibili agli eredi) o dell’avente diritto, per il venir meno dello stato di bisogno o dell’impossibilità di provvedervi, ovvero per indegnitàIndegnitàCausa di esclusione dalla successione per gravi condotte contro il de cuius (artt. 463-466 c.c.). Opera in virtù di sentenza costitutiva.Leggi il lemma completo → del beneficiario nei confronti dell’obbligato (art. 448-bis c.c.: il figlio, anche adottivo, e in sua mancanza i discendenti prossimi, non sono tenuti all’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → dalla responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale).
Distinzione dal mantenimento
Gli alimenti sono concettualmente distinti dall’obbligo di mantenimento tra coniugi (art. 143 c.c.), nei confronti dei figli (art. 315-bis c.c.) o tra coniugi separati o divorziati (art. 156 c.c. e 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898). Il mantenimento ha portata più ampia, parametrato al tenore di vita del nucleo familiare ed è dovuto indipendentemente dallo stato di bisogno; gli alimenti, invece, presuppongono uno stato di bisogno e sono limitati allo stretto necessario.
Giurisprudenza modenese
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