Filiazione

Apr 14, 2026

Definizione

La filiazione è il rapporto giuridico che lega la persona ai genitori ed è fonte di una complessa rete di diritti e doveri reciproci (mantenimento, istruzione, educazione, rappresentanza legale, successione). Dopo la riforma introdotta con L. 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il nostro ordinamento ha superato ogni discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, affermando il principio dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.): “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Acquisto dello stato di figlio

Lo stato di figlio si acquista in base alle norme degli artt. 231-290 c.c. Per i figli nati nel matrimonio opera la presunzione di paternità del marito della madre (art. 231 c.c.), superabile soltanto con l’azione di disconoscimento di paternità (artt. 243-bis – 249 c.c.). Per i figli nati fuori del matrimonio, lo status si acquista con il riconoscimento (atto unilaterale, art. 250 c.c., modificato dalla Riforma Cartabia con d.lgs. 149/2022) o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269-279 c.c.).

Riconoscimento del figlio

Il riconoscimento è l’atto con cui il genitore dichiara in forma solenne (nell’atto di nascita, in atto pubblico separato, in testamento) di essere padre o madre del figlio. Può essere effettuato da un solo genitore o congiuntamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto quattordici anni richiede il suo assenso; il riconoscimento del figlio infraquattordicenne da parte del secondo genitore richiede, in difetto di consenso del primo genitore che ha già riconosciuto, un decreto del tribunale per i minorenni che tenga conto del suo interesse. Gli effetti del riconoscimento retroagiscono alla nascita (Cass. 8496/modenese).

Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Quando il riconoscimento non viene effettuato volontariamente, il figlio (o, se minore, l’altro genitore o un curatore speciale) può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269 c.c.). La prova può essere data con ogni mezzo, incluse le risultanze delle analisi ematologiche e genetiche. La sentenza che accerta la filiazione produce effetti retroattivi: il diritto al mantenimento decorre dal giorno della nascita, secondo consolidato orientamento.

Azioni di stato: disconoscimento, impugnazione e reclamo

Le principali azioni di stato sono: (i) il disconoscimento di paternità (artt. 243-bis ss. c.c.), esperibile dal marito, dalla madre e dal figlio entro termini rigorosi; (ii) l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), che la Corte costituzionale ha ritenuto imprescrittibile per il figlio ma temporalmente limitato per gli altri legittimati; (iii) la contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.); (iv) il reclamo dello stato di figlio (art. 239 c.c.). Le azioni di stato hanno natura dichiarativa e sono soggette a riti processuali specifici (artt. 473-bis.39 ss. c.p.c. dopo la Riforma Cartabia).

Effetti patrimoniali e non patrimoniali

L’accertamento della filiazione produce effetti rilevanti: diritto al mantenimento del figlio (art. 316-bis c.c.), diritti successori (art. 565, art. 573 e art. 574 c.c.), vocazione alla rappresentanza (art. 467 c.c.), diritto al cognome, obbligo alimentare (artt. 433 ss. c.c.). Per la prova dello status di figlio, l’art. 236 c.c. privilegia l’atto di nascita iscritto nei registri di stato civile: la prova del rapporto di filiazione rilevante per l’accettazione tacita di eredità richiede gli atti dello stato civile, non essendo sufficienti dichiarazioni di parte.

Giurisprudenza modenese