Filiazione

Apr 14, 2026

Definizione

La filiazione è il rapporto giuridico che lega la persona ai genitori ed è fonte di una complessa rete di diritti e doveri reciproci (mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo →, istruzione, educazione, rappresentanza legaleRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo →, successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →). Dopo la riforma introdotta con L. 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il nostro ordinamento ha superato ogni discriminazione tra figli nati nel matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → e figli nati fuori del matrimonio, affermando il principio dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.): “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Acquisto dello stato di figlio

Lo stato di figlio si acquista in base alle norme degli artt. 231-290 c.c. Per i figli nati nel matrimonio opera la presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di paternità del marito della madre (art. 231 c.c.), superabile soltanto con l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di disconoscimento di paternità (artt. 243-bis – 249 c.c.). Per i figli nati fuori del matrimonio, lo statusStatusCondizione giuridica complessiva della persona nel suo rapporto con l'ordinamento, la comunità politica e la famiglia.Leggi il lemma completo → si acquista con il riconoscimento (atto unilaterale, art. 250 c.c., modificato dalla Riforma Cartabia con d.lgs. 149/2022) o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269-279 c.c.).

Riconoscimento del figlio

Il riconoscimento è l’atto con cui il genitore dichiara in forma solenneAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo → (nell’atto di nascitaNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, in atto pubblico separato, in testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →) di essere padre o madre del figlio. Può essere effettuato da un solo genitore o congiuntamente. Il riconoscimento del figlioRiconoscimento del figlioAtto unilaterale irrevocabile con cui il genitore dichiara di essere padre o madre di un figlio nato fuori dal matrimonio, costituendo il rapporto di filiazione (artt. 250-258 c.c.).Leggi il lemma completo → che ha compiuto quattordici anni richiede il suo assenso; il riconoscimento del figlio infraquattordicenne da parte del secondo genitore richiede, in difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di consenso del primo genitore che ha già riconosciuto, un decreto del tribunale per i minorenni che tenga conto del suo interesse. Gli effetti del riconoscimento retroagiscono alla nascita (Cass. 8496/modenese).

Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Quando il riconoscimento non viene effettuato volontariamente, il figlio (o, se minore, l’altro genitore o un curatore specialeCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →) può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269 c.c.). La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → può essere data con ogni mezzo, incluse le risultanze delle analisi ematologiche e genetiche. La sentenza che accerta la filiazione produce effetti retroattivi: il diritto al mantenimento decorre dal giorno della nascita, secondo consolidato orientamento.

Azioni di stato: disconoscimento, impugnazione e reclamo

Le principali azioni di stato sono: (i) il disconoscimento di paternità (artt. 243-bis ss. c.c.), esperibile dal marito, dalla madre e dal figlio entro terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → rigorosi; (ii) l’impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), che la Corte costituzionale ha ritenuto imprescrittibile per il figlio ma temporalmente limitato per gli altri legittimati; (iii) la contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.); (iv) il reclamoReclamoMezzo di impugnazione avverso provvedimenti in forma di ordinanza o decreto, previsto in sede cautelare (art. 669 terdecies c.p.c.), camerale (art. 739 c.p.c.), esecutiva e concorsuale (art. 51 CCII). Si distingue dall'appello per la struttura snella e l'assenza di effetto devolutivo pieno.Leggi il lemma completo → dello stato di figlio (art. 239 c.c.). Le azioni di stato hanno natura dichiarativa e sono soggette a riti processuali specifici (artt. 473-bis.39 ss. c.p.c. dopo la Riforma Cartabia).

Effetti patrimoniali e non patrimoniali

L’accertamento della filiazione produce effetti rilevanti: diritto al mantenimento del figlio (art. 316-bis c.c.), diritti successori (art. 565, art. 573 e art. 574 c.c.), vocazione alla rappresentanza (art. 467 c.c.), diritto al cognome, obbligo alimentareAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 433 ss. c.c.). Per la prova dello status di figlio, l’art. 236 c.c. privilegia l’atto di nascita iscritto nei registri di stato civile: la prova del rapporto di filiazione rilevante per l’accettazione tacitaAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → di ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → richiede gli atti dello stato civile, non essendo sufficienti dichiarazioni di parte.

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