Definizione
Il divorzio è l’istituto giuridico che determina lo scioglimento del matrimonio civile, ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatarioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →, pronunciato con sentenza dal giudice quando sia venuta meno la comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → spirituale e materiale tra i coniugi e non sia possibile ricostituirla. A seguito del divorzio si estingue il vincolo coniugale e cessano gli obblighi personali che ne derivano, mentre permangono, ove previsti, quelli di natura economica a favore del coniugeFavor uxorisPrincipio di favore nei confronti del coniuge, che nel diritto italiano si manifesta nella comunione legale dei beni come regime patrimoniale ordinario e nella tutela del coniuge più debole in sede di separazione, divorzio e successione.Leggi il lemma completo → economicamente debole e dei figli.
Disciplina normativa
La materia è regolata dalla L. 898/1970, introduttiva del divorzio in Italia, più volte modificata. Presupposti sono individuati dall’art. 3 L. 898/1970 e consistono in ipotesi tassative: condanna penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → del coniuge, separazione personale protrattasi per almeno dodici mesi ininterrotti (sei in caso di separazione consensualeSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo →, a seguito della riforma del 2015 operata con D.L. 132/2014), annullamento o scioglimento di matrimonio celebrato all’estero, inconsumazione, rettifica di sesso. La procedura di divorzio è ora disciplinata dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. (introdotti dal D.Lgs. 149/2022, c.d. riforma Cartabia), con rito unitario per tutti i procedimenti di famiglia.
Caratteri essenziali
- FormaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →: pronuncia giudiziale (sentenza), con efficacia costitutiva. Alternativamente, negoziazione assistita ex L. 162/2014 o divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile (in assenza di figli minori o incapaci).
- Scioglimento del vincolo: cessazione del matrimonio con efficacia ex nuncEx nuncLocuzione latina ("da ora") che indica la produzione di effetti giuridici solo dal momento presente in avanti, senza retroattività, in contrapposizione a "ex tunc".Leggi il lemma completo →; perdita dello statusStatusCondizione giuridica complessiva della persona nel suo rapporto con l'ordinamento, la comunità politica e la famiglia.Leggi il lemma completo → di coniuge e della qualità di erede legittimo dell’altro.
- Assegno divorzileAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo → (art. 5, sesto comma, L. 898/1970): prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → periodica dovuta all’ex coniuge privo di mezzi adeguati, con funzione assistenziale, perequativo-compensativa e risarcitoria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287).
- Obblighi verso i figli: mantenimento, istruzione ed educazione, disciplinati dall’affidamento condivisoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → (L. 54/2006) come regola.
Ambito applicativo
Il divorzio presuppone il previo stato di separazione personale (salvo ipotesi eccezionali), configurandosi come tappa successiva nella crisi familiare. Va distinto dall’annullamento del matrimonio (artt. 117 ss. c.c.), che opera ex tuncEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo → per viziVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → originari dell’atto, e dalla morte presuntaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 58-66 c.c.). L’assegnoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → divorzile si distingue dagli alimentiAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 433 ss. c.c.) per fondamento e presupposti; l’obbligo di mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → dei figli prescinde dallo scioglimento del vincolo e permane fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
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