Definizione
Il divorzio è l’istituto giuridico che determina lo scioglimento del matrimonio civile, ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, pronunciato con sentenza dal giudice quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e non sia possibile ricostituirla. A seguito del divorzio si estingue il vincolo coniugale e cessano gli obblighi personali che ne derivano, mentre permangono, ove previsti, quelli di natura economica a favore del coniuge economicamente debole e dei figli.
Disciplina normativa
La materia è regolata dalla L. 898/1970, introduttiva del divorzio in Italia, più volte modificata. Presupposti sono individuati dall’art. 3 L. 898/1970 e consistono in ipotesi tassative: condanna penale del coniuge, separazione personale protrattasi per almeno dodici mesi ininterrotti (sei in caso di separazione consensuale, a seguito della riforma del 2015 operata con D.L. 132/2014), annullamento o scioglimento di matrimonio celebrato all’estero, inconsumazione, rettifica di sesso. La procedura di divorzio è ora disciplinata dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c. (introdotti dal D.Lgs. 149/2022, c.d. riforma Cartabia), con rito unitario per tutti i procedimenti di famiglia.
Caratteri essenziali
- Forma: pronuncia giudiziale (sentenza), con efficacia costitutiva. Alternativamente, negoziazione assistita ex L. 162/2014 o divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile (in assenza di figli minori o incapaci).
- Scioglimento del vincolo: cessazione del matrimonio con efficacia ex nunc; perdita dello status di coniuge e della qualità di erede legittimo dell’altro.
- Assegno divorzile (art. 5, sesto comma, L. 898/1970): prestazione periodica dovuta all’ex coniuge privo di mezzi adeguati, con funzione assistenziale, perequativo-compensativa e risarcitoria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287).
- Obblighi verso i figli: mantenimento, istruzione ed educazione, disciplinati dall’affidamento condiviso (L. 54/2006) come regola.
Ambito applicativo
Il divorzio presuppone il previo stato di separazione personale (salvo ipotesi eccezionali), configurandosi come tappa successiva nella crisi familiare. Va distinto dall’annullamento del matrimonio (artt. 117 ss. c.c.), che opera ex tunc per vizi originari dell’atto, e dalla morte presunta (artt. 58-66 c.c.). L’assegno divorzile si distingue dagli alimenti (artt. 433 ss. c.c.) per fondamento e presupposti; l’obbligo di mantenimento dei figli prescinde dallo scioglimento del vincolo e permane fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.