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Apr 14, 2026

Definizione

Il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → è il soggetto attivo dell’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo →, titolare del diritto di esigere dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di una determinata prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → economicamente valutabile (art. 1174 c.c.). La posizione del creditore costituisce il lato attivo del rapporto obbligatorio, correlato alla posizione passiva del debitore, tenuto all’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → della prestazione dovuta.

Il creditore è titolare di una posizione di vantaggio tutelata dall’ordinamento attraverso un articolato sistema di rimedi, che vanno dall’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di adempimento all’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →, dai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alle azioni revocatoria e surrogatoria, fino agli strumenti concorsuali nelle procedure di insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo →. La garanzia generica del credito è costituita, ai sensi dell’art. 2740 c.c., da tutti i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → presenti e futuri del debitore.

Modi di acquisto e specificazione del credito

La qualifica di creditore deriva dal verificarsi del fatto costitutivo del credito: un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, un atto illecito, un arricchimento senza causaArricchimento senza causaIstituto in forza del quale chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto a indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento. Azione di carattere generale e sussidiario (artt. 2041-2042 c.c.).Leggi il lemma completo →, una promessaPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo → unilaterale o altro fatto idoneo ai sensi dell’art. 1173 c.c. Il credito può essere certo (quando è incontestato nella sua esistenza), liquido (quando ne è determinato l’ammontare) ed esigibile (quando non è sottoposto a termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → o condizione sospensivaCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → non avverata). Solo il credito certo, liquido ed esigibile può essere portato in esecuzione forzata. Il creditore può cedere il proprio credito (artt. 1260 e ss. c.c.) o estinguerlo con rinunce, remissioni, transazioni, o tramite i modi satisfattivi di estinzione dell’obbligazione.

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Per tutelare la consistenza del patrimonio del debitore, il creditore dispone di tre principali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l’azione surrogatoriaAzione surrogatoriaAzione del creditore che esercita i diritti del debitore inerte verso terzi per conservare la garanzia patrimoniale, a beneficio di tutti i creditori (art. 2900 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2900 c.c.), con cui il creditore esercita in luogo del debitore i diritti e le azioni di quest’ultimo, quando questi trascuri di esercitarli; l’azione revocatoriaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → o paulianaActio paulianaDenominazione romanistica dell'azione revocatoria ordinaria con cui il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 2901-2904 c.c.), con cui il creditore ottiene che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con cui il debitore ha pregiudicato le sue ragioni; il sequestro conservativoSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2905 c.c. e 671 c.p.c.), che consente al creditore di bloccare cautelarmente i beni del debitorePatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → in attesa della formazione del titolo esecutivo.

Concorso dei creditori e cause di prelazione

In caso di pluralità di creditori, opera il principio della par condicio creditorumPar condicioParità di trattamento dei creditori: tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore (art. 2741 c.c.).Leggi il lemma completo →: i creditori concorrono sul patrimonio del debitore proporzionalmente all’entità del credito vantato (art. 2741 c.c.), salvo le cause legittime di prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → costituite dai privilegi (artt. 2745-2783 c.c.), dal pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 2784-2807 c.c.) e dall’ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → (artt. 2808-2899 c.c.). Tali cause conferiscono al creditore “garantito” il diritto di soddisfarsi con preferenza sul ricavato della venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → del bene su cui insiste la garanzia. Le procedure concorsuali (liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale, concordati, composizione della crisi da sovraindebitamento) attuano il principio della par condicio con le graduazioni previste dalla legge.

Mora e posizione attiva del creditore

La posizione del creditore comporta anche obblighi di cooperazione all’adempimento. L’art. 1206 c.c. disciplina la mora del creditoreMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo → (mora accipiendi): il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli dal debitore o non compie quanto necessario perché il debitore possa adempiere. Le conseguenze sono il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → a carico del creditore, la cessazione del corso degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →, il diritto del debitore al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → della cosa (artt. 1207-1209 c.c.). La mora del creditore può essere superata mediante offerta reale o per intimazioneIntimazioneAtto formale con cui un soggetto ordina o impone a un altro di compiere un'azione determinata, tipicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario o esecutivo.Leggi il lemma completo →.

Giurisprudenza modenese

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