Il fallimento (denominato «liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale» nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019) è la procedura concorsuale che si apre nei confronti dell’imprenditore commercialeImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → che versa in stato di insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo →, finalizzata alla liquidazione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo il principio della par condicio creditorumPar condicioParità di trattamento dei creditori: tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore (art. 2741 c.c.).Leggi il lemma completo →.
La dichiarazione di fallimento è pronunciata con sentenza dal tribunale, su istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, di uno o più creditori o del pubblico ministero. Gli organi della procedura sono il giudice delegatoDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo →, il curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → e il comitatoAssociazioneEnte collettivo a struttura aperta costituito da una pluralità di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (artt. 14-42 c.c.). Si distingue tra associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, e associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta.Leggi il lemma completo → dei creditori.
Il fallimento produce effetti sul debitore (spossessamento dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →), sui creditori (concorso) e sugli atti pregiudizievoli compiuti nel periodo sospetto (azione revocatoriaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → fallimentare). Non sono soggetti a fallimento gli imprenditori sotto soglia (art. 1, co. 2, l. fall.) e gli enti pubblici.
Powered by Gestiolex