Il concordato fallimentare (denominato «concordato nella liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale» nel d.lgs. 14/2019) è l’istituto disciplinato dagli artt. 124-141 l. fall. (e dagli artt. 240-257 del codice della crisi), con cui il fallito o un terzo propone ai creditori un piano di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → che, se approvato e omologato, determina la chiusura della procedura fallimentare.

La propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → può essere presentata dal fallito, da uno o più creditori o da un terzo e deve assicurare il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → integrale dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati e almeno una percentuale dei crediti chirografari. L’approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi.

L’omologazione del concordato da parte del tribunale è vincolante per tutti i creditori concorsuali e determina l’esdebitazione del fallito per la parte dei debiti non soddisfatta.

Powered by Gestiolex