Par condicio (abbreviazione di par condicio creditorum, “parità di condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → dei creditori”) è il principio secondo cui tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, salve le cause legittime di prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → (art. 2741 c.c.).
Il principio opera come regola generale della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → patrimoniale: il debitore risponde con tutti i suoi beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → (art. 2740 c.c.) e i creditori concorrono pariteticamente, in proporzione ai rispettivi crediti. Le eccezioni sono le cause di prelazionePrivilegioCausa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito, che attribuisce al creditore privilegiato il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari (artt. 2745-2783 c.c.).Leggi il lemma completo →: privilegi (artt. 2745 ss. c.c.), pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 2784 ss. c.c.) e ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → (artt. 2808 ss. c.c.). La par condicio è principio cardine delle procedure concorsuali, ove garantisce che nessun creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → sia favorito a dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → degli altri.
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