Il giuramento suppletorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → è il mezzo di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → disciplinato dagli artt. 2736, n. 2, c.c. e 240-241 c.p.c., deferito d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dal giudice a una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma neppure del tutto sfornite di prova (semiplena probatio).
A differenza del giuramento decisorioGiuramento decisorioMezzo di prova con cui una parte deferisce all'altra il giuramento su fatti decisivi per la causa, vincolando il giudice alla dichiarazione resa.Leggi il lemma completo → — che è deferito da una parte all’altra — il giuramento suppletorio è disposto dal giudice, che sceglie anche la parte chiamata a giurare. Il giudice può deferire anche il giuramento estimatorio (art. 2736, n. 2, seconda parte, c.c.) per stabilire il valore della cosa domandata quando non sia possibile accertarlo altrimenti.
Il giuramento suppletorio non è riferibile e vincola il giudice nella decisione della causa.
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