Giuramento decisorio

Apr 18, 2026

Il giuramento decisorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → è il mezzo di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → disciplinato dagli artt. 2736, n. 1, c.c. e 233-239 c.p.c., con cui una parte (deferente) invita l’altra (delato) a giurare su fatti decisivi della causa. La dichiarazione giurata vincola il giudice: se il giuramento è prestato, la causa è decisa conformemente; se è rifiutato, la causa è decisa in favore del deferente.

Il delato può riferire il giuramento al deferente (art. 234 c.p.c.), ribaltando l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo →. Il giuramento decisorio è inammissibile su fatti illeciti o su contratti per i quali sia richiesta la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → scritta ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →. È un mezzo di prova legale che toglie al giudice ogni potere di valutazione.

Chi giura il falso commette il reato di cui all’art. 371 c.p., ma la sentenza fondata sul giuramento falso è revocabile solo a seguito di condanna penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → per spergiuro.

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