Onere

Apr 17, 2026

Onere (lat. onus) indica un comportamento che il soggetto non è obbligato a tenere, ma che deve porre in essere se vuole conseguire un determinato vantaggio giuridico o evitare una conseguenza sfavorevole. L’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’onere non comporta sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo →responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, ma solo la perdita del vantaggio.

L’esempio paradigmatico è l’onere della provaActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2697 c.c.): chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → o la modificazione o l’estinzione deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo →. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio non è illecito, ma comporta il rigetto della domanda o dell’eccezione.

L’onere si distingue dall’obbligo (la cui violazione genera responsabilità) e dal dovere (che ha carattere generale e incoercibile). Nel linguaggio giuridico si parla anche di onere reale (obligatio propter rem), che grava su chi è titolare di un diritto reale su un bene, e di modo o onere testamentario (art. 647 c.c.), quale peso imposto al beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → di una liberalità.

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