Brocardo latino che significa “se l’attore non prova, il convenuto è assolto” e codifica la regola fondamentale sull’onere della prova nel processo civile.

L’art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Se l’attore non riesce a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, la domanda deve essere rigettata, indipendentemente dall’attività probatoria del convenuto.

Il brocardo esprime la regola di giudizio che opera in caso di incertezza probatoria: il rischio della mancata prova (onus probandi) grava sulla parte che afferma il fatto. Il giudice non può rifiutarsi di decidere e, in caso di dubbio, deve pronunciarsi contro chi aveva l’onere di provare e non vi è riuscito.

Il principio si coordina con le presunzioni legali (artt. 2727-2729 c.c.) che, invertendo o alleggerendo l’onere probatorio, modificano l’operatività della regola.